Zona Economica Speciale (scadenza domande 12 luglio 2024)

Per Zona Economica Speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa» art. 9 del Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162.

«A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica, di seguito denominata «ZES Unica», che comprende tutti i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna».

Lo Sportello Unico Digitale S.U.D. ZES

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata istituita alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una struttura di missione denominata Struttura di missione ZES.; a  partire dal 1°gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES ed al quale sono attribuite le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP). Lo sportello S.U.D. ZES è attivo al 1 Marzo 2024.

ZES UNICA e Sportello S.U.D. ZES: i procedimenti ammessi

Possono accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica:

1) i progetti di investimento relativi ai territori ricadenti in una delle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, se coerenti con il Piano di sviluppo strategico della ZES;

2) i progetti d’investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, se diretti a conseguire almeno uno dei seguenti risultati:

  • realizzazione di nuovo stabilimento;
  • ampliamento di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva;
  • riconversione ovvero diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente.

ZES UNICA e Sportello S.U.D. ZES: i procedimenti non ammessi

Per i progetti di investimento che non hanno le caratteristiche sopra descritte, restano ferme le competenze e le funzioni del SUAP comunale del territorio di riferimento.

NON sono soggetti all’autorizzazione unica i progetti:

  • soggetti a SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata e quelli per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo;
  • relativi ad impianti e infrastrutture energetiche;
  • riguardanti opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti;
  • gli investimenti di rilevanza strategica come definiti dall’articolo 32 del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall’articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023;
  • relativi alle attività commerciali disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio.

I vantaggi dello Sportello S.U.D. ZES : benefici per le imprese

L’imprenditore (o il suo intermediario) viene guidato nella preparazione di un adempimento attraverso un sistema dinamico di predisposizione della modulistica che si personalizza sulla base delle esigenze dell’utente.I contenuti sono standardizzati su base regionale nel rispetto dell’autonomia regolamentare delle Regioni.

Le informazioni e i documenti che l’impresa deve fornire nell’ambito di un adempimento sono dunque omogenee a livello regionale.

Unica modalità operativa di utilizzo della piattaforma di Front Office su tutto il territorio della ZES Unica. L’assistenza agli utenti è garantita da un Contact Center centralizzato.

Una volta inviata una pratica, l’imprenditore (o il suo intermediario) ne consulta lo stato di avanzamento online in un’area privata accessibile con credenziali digitali (CNS e SPID).

Per il tramite di questa area (mypage dell’impresa) si svolgono le successive interazioni tra la ZES Unica e le parti interessate all’adempimento.

Impresainungiorno limita i problemi di sovrapposizione delle competenze perché è basato sul principio della collaborazione per specializzazione:

  • le Camere di commercio predispongono la piattaforma digitale
  • la ZES Unica e gli Enti coinvolti esercitano la responsabilità amministrativa
  • Il Dipartimento della Funzione Pubblica coordina la standardizzazione dei procedimenti
  • le Regioni recepiscono la modulistica standardizzata ed eventualmente la integrano secondo le specificità delle norme regionali

Il sistema informatico delle Camere di commercio consente alla ZES Unica e agli Enti coinvolti di esercitare i rispettivi ruoli amministrativi senza “preoccuparsi” della compliance funzionale e tecnica:

  • ▪ gli sportelli digitali consentono di interconnettere la ZES Unica con gli Enti Terzi e con la mypage delle imprese;
  • ▪ è nativo il collegamento con il Registro Imprese e con il Fascicolo d’Impresa, a beneficio delle attività di controllo;
  • ▪ i documenti e i fascicoli vengono conservati automaticamente nel rispetto della normativa vigente (DPCM 3 dicembre 2013)
  • ▪ tutte le attività sono monitorate per la misurazione dell’efficienza.

L’AGEVOLAZIONE FISCALE: Credito D’Imposta

Per l’anno 2024, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite.

SOGGETTI ESCLUSI

Coloro che operano nei settori: dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Sono escluse dall’applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà .

Investimenti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale realizzati  dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi a:

  • – acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e
  • – attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
  • – acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva;
  • – nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato (art. 3 , comma 5).

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro

Tetti di spesa: min. 200.000 euro – max. 100 milioni di euro

Misura del credito d’imposta

Per l’acquisto di beni strumentali, le imprese possono ricevere un credito d’imposta fino al 50% della spesa sostenuta, la percentuale che si può ricevere varia in base alla regione, alle dimensioni dell’impresa e all’entità dell’investimento.

In particolare:

  • – 40% in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
  • – 30% in Basilicata, Molise e Sardegna;
  • – 15 % in Abruzzo.

L’incentivo spetta al 50% nelle aree di Taranto in Puglia e del Sulcis in Sardegna.

Sotto 50 milioni Oltre 50 milioni
 i massimali aumentano:

–          di 10 punti percentuali per le medie imprese;

–          di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

 

l’incentivo deve essere calcolato secondo la metodologia dell’“corretto”.

 

Nella tabella che segue si riportano le percentuali relative all’intensità massima di aiuti suddivisi per Regione e dimensione dell’impresa, come stabilite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027

 Dimensioni impresa

Basilicata, Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Calabria,Sicilia Abruzzo
Piccola 50% 60% 35%
Media 40% 50% 25%
Grande 30% 40% 15%

Tabella 2- Intensità del credito d’imposta a partire dal ZES unica, art. 4 Decreto attuativo 17 maggio 2024

 

Dal 12 Giugno al 12 Luglio 2024 i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento”.

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’art. 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere la loro attività nella ZES Unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.

Il credito d’imposta è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica.

Rappresenta un passo importante per sostenere la crescita degli investimenti nella ZES unica.

La conseguenza principale per le PMI è quella di poter sfruttare importanti agevolazioni fiscali e allo stesso tempo beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico.

Le imprese potranno utilizzare queste risorse per il rilancio dei loro investimenti, rafforzando la loro competitività sul mercato, favorendo la crescita del territorio.