Consultazione sulla direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agro-alimentare

La consultazione aiuterà la Commissione europea a valutare la direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”) e a esaminare quello che è accaduto nella pratica nei primi anni di applicazione.

La consultazione si concluderà il 27 ottobre 2024 alle ore 19:00.

Le risposte sono anonime.

Contesto e ambito di applicazione:

Nella filiera agroalimentare gli squilibri nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari possono comportare pratiche commerciali sleali nel momento in cui partner commerciali più grandi e potenti cerchino di imporre determinate condizioni o pratiche a scapito dei fornitori di dimensioni minori. Le pratiche commerciali sleali comprendono ritardi di pagamento, annullamenti con breve preavviso o modifiche unilaterali delle condizioni di fornitura.

L’UE ha adottato la direttiva sulle pratiche commerciali sleali nel 2019. Gli Stati membri dell’UE dovevano recepirla entro il 1º maggio 2021 e applicarla entro il 1º novembre 2021.

Il diritto dell’UE stabilisce un livello minimo di protezione per gli agricoltori e i fornitori di piccole e medie dimensioni nei confronti di pratiche commerciali sleali. Gli Stati membri erano autorizzati a innalzare il livello di protezione al momento del recepimento della direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali.

La direttiva stabilisce un elenco di 16 pratiche commerciali sleali: 10 sono assolutamente  vietate (lista nera) e 6 possono essere autorizzate in caso di accordo preventivo di entrambe le parti (lista grigia).

 

Le 10 pratiche commerciali sleali nella lista nera che sono sempre vietate sono:

1.     pagamenti a più di 30 giorni per prodotti agricoli e alimentari deperibili;

2.     pagamenti a più di 60 giorni per altri prodotti agricoli e alimentari;

3.     annullamento di ordini relativi a prodotti agricoli e alimentari deperibili con breve preavviso;

4.     modifica unilaterale del contratto da parte dell’acquirente;

5.     pagamenti non connessi a una specifica operazione;

6.     trasferimento del rischio di perdita e deterioramento al fornitore;

7.     respingimento delle richieste del fornitore di conferma scritta di un accordo di fornitura da parte

 

 

dell’acquirente;

8.     uso improprio dei segreti commerciali da parte dell’acquirente;

9.     ritorsioni commerciali da parte dell’acquirente;

10.  trasferimento al fornitore dei costi per l’esame dei reclami dei clienti.

 

Le 6 pratiche commerciali sleali nella lista grigia che possono essere consentite se il fornitore e l’acquirente le concordano in maniera chiara preventivamente sono:

1.     restituzione dei prodotti invenduti;

2.     pagamento a carico del fornitore dei costi di immagazzinamento, esposizione e inserimento in listino;

3.     pagamento a carico del fornitore dei costi di promozione;

4.     pagamento a carico del fornitore dei costi di marketing;

5.     pagamento a carico del fornitore dei costi di pubblicità;

6.     pagamento a carico del fornitore dei costi del personale dell’acquirente incaricato di organizzare gli spazi

La direttiva impone agli Stati membri di designare autorità di contrasto aventi il potere di avviare indagini, ricevere denunce e imporre sanzioni pecuniarie agli operatori che violano le norme.

La Commissione europea presenterà le conclusioni della presente valutazione entro il 1º novembre 2025. Tali conclusioni possono essere accompagnate anche da proposte legislative.

Di seguito il link al questionario in italiano della consultazione:  https://bit.ly/3MKyLrf